lunedì 28 novembre 2011

Il tirocinio formativo: qualità e modalità di applicazione

Rispetto alle Modalità di applicazione, invece, la Regione Toscana detta regole chiare affinchè lo strumento non venga distorto nel suo utilizzo divenendo una forma di lavoro subordinato e per giunta non retribuito. Vediamo quali sono i criteri "di sicurezza":


"1) Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;


2) I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità oferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale;



3) I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;


4) L’impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;


5) L’impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio;


6) Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell’azienda ospitante:


- per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di un tirocinio, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della legge regionale 53 /2008, per le quali è consentito un tirocinante;


- per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante;


- tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti;


- per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.


Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.


I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/99 non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.


7) Il tirocinante può svolgere il tirocinio, di cui alle tipologie indicate alle lettere a), b) e c) una sola volta per ciascun profilo professionale. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati al punto 6;"

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